Genitori e "spaccio"
Detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, è, notoriamente, reato per il quale la legge prevede, come pena, la reclusione.
L' adulto, consapevole delle proprie azioni e delle relative conseguenze, è libero di gestire la propria vita come meglio crede, ma quando questo adulto è genitore, dovrebbe porsi qualche interrogativo in più.
Infatti il codice penale, all' art. 19, prevede, espressamente, tra le pene accessorie per i delitti, la decadenza o la sospensione dell' esercizio della potestà dei genitori, e l' art. 32 c.p. n. 3) statuisce che il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è, durante la pena, in stato di interdizione legale; la condanna produce, altresì, durante la pena, la sospensione dell' esercizio della potestà dei genitori.
La sospensione, che per sua natura è temporanea, ed ha di regola, in forza del principio espresso dall' art. 37 c.p., durata uguale a quella della pena detentiva inflitta, comporta la perdita temporanea di tutti i poteri conferiti dalla legge ai genitori nei confronti dei figli: cessano tutti i diritti e le facoltà di carattere personale: guida, custodia, controllo, nonchè il diritto di amministrare i beni del figlio e l' usufrutto legale sugli stessi beni.
Questo il rovescio della medaglia per il genitore che commette il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.
L' altro rovescio della stessa medaglia è la tossicodipendenza: il genitore di un minore che fa uso di sostanze stupefacenti.
In tali casi, infatti, la situazione di rischio, o per dirla ex artt. 330 e 333 c.c., di grave pregiudizio per la crescita del figlio minore, è evidente.
L' art. 330 c.c. statuisce che il giudice può pronunciare la decadenza dalla potestà quando il il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio, ordinando, per gravi motivi, anche l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare,
quando la convivenza con il genitore è nociva per lo sviluppo psico-fisico del minore.
Varie sono le misure che l' ordinamento prevede in tali casi per la tutela del minore, da quelle amministrative di aiuto e sostegno alla famiglia, all' affidamento familiare, all' affidamento ai servizi sociali con il collocamento in comunità, fino all' adozione.
In tali casi la famiglia naturale continua ad avere il diritto di incontrare il bambino, ma, in genere, si tratta di incontri protetti, da svolgersi presso uno " spazio neutro "; altre volte anche di ricongiungimenti saltuari legati a momenti settimanali di tipo residenziale.
A volte, nei casi più gravi, quando il contesto familiare di appartenenza del minore non garantisce una certa stabilità ed abilità genitoriale,
si tratta di affidamenti a rischio giuridico che possono, cioè, evolvere in adozione vera e propria.
In sintesi, la posta in gioco per un genitore dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti e/o che fa uso di tali sostanze, è alta: la sospensione o la decadenza dalla potestà con l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare e una serie di misure a tutela del minore che possono sfociare, nei casi più gravi, nell' adozione.
Ringraziamo l’Avvocato Silvia Muto per l’approfondimento inviatoci
L' adulto, consapevole delle proprie azioni e delle relative conseguenze, è libero di gestire la propria vita come meglio crede, ma quando questo adulto è genitore, dovrebbe porsi qualche interrogativo in più.
Infatti il codice penale, all' art. 19, prevede, espressamente, tra le pene accessorie per i delitti, la decadenza o la sospensione dell' esercizio della potestà dei genitori, e l' art. 32 c.p. n. 3) statuisce che il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è, durante la pena, in stato di interdizione legale; la condanna produce, altresì, durante la pena, la sospensione dell' esercizio della potestà dei genitori.
La sospensione, che per sua natura è temporanea, ed ha di regola, in forza del principio espresso dall' art. 37 c.p., durata uguale a quella della pena detentiva inflitta, comporta la perdita temporanea di tutti i poteri conferiti dalla legge ai genitori nei confronti dei figli: cessano tutti i diritti e le facoltà di carattere personale: guida, custodia, controllo, nonchè il diritto di amministrare i beni del figlio e l' usufrutto legale sugli stessi beni.
Questo il rovescio della medaglia per il genitore che commette il reato di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.
L' altro rovescio della stessa medaglia è la tossicodipendenza: il genitore di un minore che fa uso di sostanze stupefacenti.
In tali casi, infatti, la situazione di rischio, o per dirla ex artt. 330 e 333 c.c., di grave pregiudizio per la crescita del figlio minore, è evidente.
L' art. 330 c.c. statuisce che il giudice può pronunciare la decadenza dalla potestà quando il il genitore viola o trascura i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri con grave pregiudizio del figlio, ordinando, per gravi motivi, anche l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare,
quando la convivenza con il genitore è nociva per lo sviluppo psico-fisico del minore.
Varie sono le misure che l' ordinamento prevede in tali casi per la tutela del minore, da quelle amministrative di aiuto e sostegno alla famiglia, all' affidamento familiare, all' affidamento ai servizi sociali con il collocamento in comunità, fino all' adozione.
In tali casi la famiglia naturale continua ad avere il diritto di incontrare il bambino, ma, in genere, si tratta di incontri protetti, da svolgersi presso uno " spazio neutro "; altre volte anche di ricongiungimenti saltuari legati a momenti settimanali di tipo residenziale.
A volte, nei casi più gravi, quando il contesto familiare di appartenenza del minore non garantisce una certa stabilità ed abilità genitoriale,
si tratta di affidamenti a rischio giuridico che possono, cioè, evolvere in adozione vera e propria.
In sintesi, la posta in gioco per un genitore dedito allo spaccio di sostanze stupefacenti e/o che fa uso di tali sostanze, è alta: la sospensione o la decadenza dalla potestà con l'allontanamento del figlio dalla residenza familiare e una serie di misure a tutela del minore che possono sfociare, nei casi più gravi, nell' adozione.
Ringraziamo l’Avvocato Silvia Muto per l’approfondimento inviatoci








